La forma giuridica dell’impresa è il modello organizzativo, amministrativo, fiscale e contabile con cui viene condotta un’azienda, secondo le norme del Codice Civile.La scelta della forma giuridica viene effettuata al momento della costituzione dell’azienda. Non si limita alla conoscenza delle tipologie esistenti, in quanto ha un impatto sullo sviluppo dell’attività imprenditoriale e sulla vita personale del proprietario e dei potenziali partner. La scelta della forma giuridica giusta diventa quindi una dichiarazione sul futuro programma da seguire affinché l’azienda rimanga redditizia e produttiva.
Come scegliere la forma giuridica della tua impresa
Prima di sondare le possibili forme giuridiche per la tua attività, identifica caratteristiche e necessità del tuo lavoro: fissati i punti irrinunciabili su disponibilità di soci, capitali, rischi e costi, sarà più facile decidere come impostare la tua azienda dal punto di vista legale.
I fattori da valutare per stabilire la forma giuridica dell’attività sono:
- presenza di un unico imprenditore o di più soci: alcune tipologie di impresa sono riservate a chi lavora da solo, altre richiedono la presenza di più persone;
- capitale iniziale: occorre definire qual è l’importo disponibile per avviare l’attività
- fabbisogno finanziario, maggiore in caso di impianti produttivi industriali o per la gestione dei dipendenti, da sostenere con finanziamenti e agevolazioni accessibili solo per determinate forme societarie;
- convenienza fiscale: la tassazione varia principalmente a seconda degli utili previsti;
- costi di gestione, ovvero la tenuta della contabilità;
- responsabilità e partecipazione sociale: alcune forme giuridiche prevedono l’impegno del patrimonio personale, in altre il rapporto rischi – benefici è proporzionale alla quota posseduta;
- prospettive di sviluppo economico e societario: pur partendo con i migliori auspici di durata e crescita, non va dimenticato di prevedere la possibilità di uscire dall’impresa o di trasferirne la proprietà.
Quali sono le forme giuridiche dell’impresa
Il Codice Civile italiano elenca quattro grandi tipologie di imprese:
- ditta individuale
- società di persone
- società di capitali
- cooperative
Ditta individuale: cos’è e come si costituisce
L’impresa individuale è la forma giuridica in cui un solo titolare è l’unico responsabile e si occupa in prima persona di produzione, contabilità, gestione dei fornitori, contatti coi clienti. Viene scelta da chi svolge un’attività in proprio, spesso da liberi professionisti nei settori servizi o consulenza, e richiede solamente l’apertura di una Partita IVA. Non sono richiesti infatti capitali iniziali.
La tipologia della ditta individuale include altre due forme giuridiche:
- l’impresa familiare, che vede la partecipazione al lavoro e agli utili dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, pur mantenendo la responsabilità sul solo titolare;
- l’impresa coniugale, in cui partecipa senza vincoli di subordinazione il coniuge del titolare: in questo caso la ditta dev’essere avviata dopo il matrimonio, contratto in regime di comunione dei beni.
Società di persone: quali sono le differenze
Le società di persone sono caratterizzate dalla centralità dei soci, dalla mancanza di personalità giuridica e dalla possibilità di separare il patrimonio personale da quello della società.
Le tre forme giuridiche previste da questa tipologia sono:
- Società in Accomandita Semplice (S.a.S.) per le attività commerciali e non, in cui i soci si dividono in accomandanti, che assumono responsabilità limitata sulle obbligazioni sociali, e soci accomandatari, che hanno responsabilità illimitata ma possono amministrare e rappresentare la società. Tutti i soci devono possedere la Partita IVA ed essere iscritti alla Camera di Commercio.
- Società Semplice (S.s.), una forma giuridica residuale per le attività non commerciali, in cui i soci forniscono all’impresa beni e servizi per il suo esercizio. Non è soggetta a fallimento ma i creditori possono richiedere l’assolvimento del debito attingendo dai patrimoni personali.
- Società in Nome Collettivo (S.n.c.), solitamente scelta per attività commerciali medio – piccole da soci che rispondono in modo illimitato e solidale alle obbligazioni aziendali. Come la S.a.s., si costituisce tramite atto pubblico davanti al notaio o in scrittura privata con firme autenticate.
Società di capitali: inizia dall’investimento patrimoniale
La forma giuridica della società di capitali attribuisce capacità giuridica all’impresa, ovvero responsabilità fiscale e civile distinte da quelle dei soci, grazie all’autonomia patrimoniale perfetta: i soci rispondono alle obbligazioni sociali nei limiti del capitale che hanno sottoscritto, senza intaccare i loro redditi personali. Le società di capitali sono dotate di organi di amministrazione e rendono pubblico il loro rendiconto annuale (bilancio d’esercizio).
Esistono due tipi di società di capitali:
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.): richiede un capitale sociale minimo di 10 mila euro, suddiviso in quote (non in azioni). Dal 2012 è possibile costituire S.r.l. semplificate, in cui vengono ridotti il capitale iniziale (minimo 1 euro) e alcuni costi notarili, anche se rimangono alti i costi di gestione.
- Società per Azioni (S.p.A.): sono le imprese in cui il capitale sociale (minimo 50 mila euro) è suddiviso in azioni, che consentono di reperire le risorse necessarie all’attività e di distribuire gli utili. Una forma meno diffusa è la Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), che distingue i soci in base al grado di responsabilità e di partecipazione all’amministrazione.
Le cooperative: gli interessi della comunità
La società cooperativa si fonda sul principio mutualistico della fornitura ai soci di lavoro, beni e servizi a condizioni migliori rispetto al libero mercato: questa forma giuridica di impresa è l’unica riconosciuta e tutelata dalla Costituzione Italiana (articolo 46) ed ha una gestione particolarmente semplice:
- non vengono richiesti grandi investimenti iniziali;
- presenta autonomia patrimoniale perfetta;
- variazioni nel numero di soci non richiedono modifiche nell’atto costitutivo;
- ogni socio esprime un solo voto, indipendentemente dalle quote possedute.
La forma giuridica della cooperativa può applicarsi:
- al settore bancario (credito cooperativo);
- ai consorzi di consumatori e di lavoratori, per ottenere beni e servizi a prezzi vantaggiosi;
- ai servizi sociosanitari, educativi e di reinserimento di persone svantaggiate;
- al settore edilizio o agricolo (coltivazione, pesca, viticoltura);
- alle attività in uno specifico territorio, per soddisfare i bisogni della comunità locale.
Nuove forme giuridiche di imprese
Negli ultimi anni sono state introdotte alcuni tipi di società che mirano a semplificare la gestione:
- Regime forfettario (cosiddetto Regime dei minimi): possono richiederlo persone fisiche che esercitano attività d’impresa o lavoratori autonomi, rispettando i limiti previsti su ricavi e compensi, spese per lavoro dipendente e beni strutturali.
- Società di capitali unipersonale, quando le quote sono possedute da una sola persona.
- Società europea: soggetta al diritto comunitario, può essere costituita da S.p.A., S.r.l. o altri enti di diritto pubblico e privato.
Scegliere la forma giuridica dell’impresa: è già un’impresa?
Iniziare un’attività imprenditoriale è un momento carico di significati economici ed emotivi: definire quale forma giuridica dare alla propria impresa è il primo passo per assicurare correttezza amministrativa e salute finanziaria. Anche se le tipologie di società sono molteplici, se conosci il tuo lavoro e i tuoi obiettivi riuscirai a gettare le migliori fondamenta per far crescere il tuo successo.